Carissimi colleghi, con la riorganizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ora ASPAL, ritorniamo protagonisti all’art. 37 comma 10. Per quanti hanno dato disponibilità con la manifestazione d’interesse nel mese di Dicembre 2015, inizierà un nuovo percorso lavorativo. Ora attendiamo l’avvio delle procedure amministrative.
La Presidente
Ermelinda Delogu
Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
LEGGE REGIONALE 17 maggio 2016, n. 9
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 24 del 19 maggio 2016
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, sulla base dei principi generali dell’ordinamento nazionale e dell’Unione europea, disciplina le competenze della Regione, conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all’impiego), in materia di servizi e politiche attive del lavoro.
2. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro e misure di politica attiva finalizzati a:
a) promuovere l’occupazione, l’attivazione al lavoro e l’occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a tutti i cittadini con standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro ai quali accedere gratuitamente;
c) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta;
d) garantire la presa in carico dei lavoratori e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo anche attraverso l’utilizzo del patto di servizio personalizzato;
e) affiancare le misure di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l’effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati utili all’acquisizione di nuove competenze;
f) stabilire l’obbligo dei soggetti alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro e individuare meccanismi che prevedano una condizionalità tra le misure di sostegno al reddito o di fruizione dei servizi per il lavoro e l’effettiva disponibilità ad accettare offerte di lavoro o misure di politica attiva;
g) promuovere e sostenere l’autoimpiego e l’avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo;
h) prevedere azioni idonee a garantire l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;
i) creare nel territorio integrazione e coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, quelle formative e le altre misure di tipo socio-assistenziale;
j) assicurare alle imprese servizi finalizzati a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi;
k) individuare, a livello nazionale e internazionale, le imprese attrattive dal punto di vista della domanda di lavoro;
l) sostenere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro;
m) promuovere la parità di genere nell’accesso al lavoro e nei percorsi di carriera, nella formazione e nell’orientamento scolastico, nonché la parità salariale e l’incremento del numero delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate, e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;
n) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
o) garantire la partecipazione delle parti sociali e dei datori di lavoro alla programmazione e definizione delle politiche del lavoro di competenza regionale;
p) prevedere la massima semplificazione amministrativa anche con l’impiego di tecnologie informatiche;
q) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive e dei servizi del lavoro.
Capo II
Funzioni e compiti della Regione
Art. 2
Sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro
1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo integrato e coordinato secondo le modalità previste dalla presente legge, in raccordo con la rete dei servizi per il lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. Il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituito dai soggetti istituzionali disciplinati dalla presente legge e dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e successive modifiche ed integrazioni, accreditati o autorizzati sulla base della normativa vigente.
3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l’effettività del diritto al lavoro e alla formazione e assicura, attraverso la propria attività, ai lavoratori il sostegno nell’inserimento o reinserimento lavorativo e ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze.
4. L’accesso al sistema regionale dei servizi per il lavoro è gratuito ed è assicurato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.
Art. 3
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. La Regione svolge le attività previste dalla presente legge direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati che, con le limitazioni previste dall’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro e all’erogazione dei servizi.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge adotta, secondo le modalità di cui all’articolo 34, una deliberazione con la quale, sulla base della normativa vigente, definisce il proprio regime di accreditamento dei servizi per il lavoro e disciplina l’istituzione dell’albo regionale dei soggetti accreditati.
3. La Giunta regionale, inoltre, provvede, con le medesime modalità previste nel comma 2, all’accreditamento degli enti di formazione nell’ambito delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Art. 4
Compiti della Regione
1. La Regione esercita le competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, e attua gli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare:
a) definisce la strategia regionale per il lavoro e la programmazione regionale in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e individua gli obiettivi annuali e le priorità che identificano la politica regionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
b) assicura in ambito regionale i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall’articolo 5 e verifica il rispetto degli standard di servizio di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale di uffici aperti al pubblico specificamente dedicati ai servizi per il lavoro e alle politiche attive;
d) individua criteri generali e modelli di intervento per favorire l’omogeneità dei servizi e adotta misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l’impiego di tecnologie informatiche;
e) svolge le funzioni di monitoraggio e rafforza la valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate nella Regione;
f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel proprio territorio;
g) esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di cui all’articolo 10.
2. La Regione, sulla base della normativa vigente, inoltre:
a) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;
b) effettua l’esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale;
c) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
d) effettua l’analisi tecnica e approva l’inserimento nella lista di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, relativamente ad aziende e unità produttive in ambito regionale.
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